Autorizzazione speciale ed esenzione ai sensi della legge sulla protezione delle specie
Descrizione del servizio
L'articolo 39 della Legge federale sulla conservazione della natura (BNatSchG) regola in generale la manipolazione di animali e piante selvatiche, anche se non sono particolarmente protetti. Tali specie animali o vegetali e i loro habitat non possono essere danneggiati senza un valido motivo. Ciò è regolato in particolare:
- raccolta commerciale,
- l'abbruciamento o altra rimozione di popolamenti vegetali
- potatura di canne, siepi e alberi,
- l'uso di trincee
- alla ricerca di rifugi per pipistrelli nei mesi invernali.
Durante il periodo di vegetazione è consentita anche la normale potatura di siepi e alberi nei giardini e nei parchi, a condizione che vengano risparmiati, ad esempio, i nidi degli uccelli. In caso contrario, i dettagli devono essere verificati e, se necessario, chiariti con l'autorità per la conservazione della natura.
La compromissione delle presenze di specie specialmente o strettamente protette è vietata ai sensi dell'articolo 44 (1) del BNatSchG.
Questo può valere anche per le misure di ristrutturazione o conversione di edifici che non richiedono permessi di costruzione; ad esempio, la rimozione di nidi (ad esempio di gufi, falchi, rondoni) o di postazioni di pipistrelli, di popolazioni di lucertole o cavallette (ad esempio, muri a secco soleggiati o superfici di ghiaia).
In particolare sono vietati:
- Uccidere
- Allontanamento dalla natura (anche reinsediamento)
- Distruzione di siti di riproduzione o di riposo
- Disturbo delle specie, soprattutto durante la stagione riproduttiva.
Occorre chiarire in ogni caso se si applicano le esenzioni previste dalla legge o se è necessaria un'eccezione (art. 45 par. 7 BNatSchG) o un'esenzione (art. 67 BNatSchG). Quando si autorizzano azioni, interventi, piani o progetti (di seguito denominati sinonimi), è quindi necessario effettuare una valutazione di massima per stabilire se sia probabile la violazione dei divieti di protezione delle specie. Ciò si applica regolarmente se la costruzione o l'operazione ha un impatto sulla presenza di specie protette che porta a un aumento significativo dell'intensità dell'impatto sulla natura e sul paesaggio rispetto alla situazione precedente. Esempi
- Distruzione o rimozione dei nidi
(ad esempio sulle facciate o nei sottotetti nel corso di interventi di isolamento termico) - Rimozione di strutture di habitat speciali
(ad esempio alberi cavi di rilievo, siepi, luoghi di riposo, biotopi speciali rari)
Nelle aree esterne, possono essere significativi anche i seguenti elementi: effetti di attrazione o repulsione degli oggetti (ad esempio, luce, suoni, odori, colori), oggetti in movimento (ad esempio, veicoli, parti mobili) o l'introduzione di strutture di natura insolita (ad esempio, cavi orizzontali per scale, lastre di vetro).
Inoltre, dovrebbero esserci indicazioni della presenza di specie corrispondenti a causa della struttura dell'habitat o per altri motivi (ad esempio, feci di animali all'interno o sopra gli edifici, resti di nidi). Più queste condizioni sono presenti, maggiore è il rischio di violare i divieti di protezione delle specie ai sensi dell'articolo 44 del BNatSchG. Di conseguenza, questi aspetti devono essere analizzati in modo approfondito.
Quali sono le spese da sostenere?
EUR 60,00 - EUR 2.000.
I dettagli sono riportati nel Regolamento sui costi amministrativi del Ministero dell'Assia per l'Ambiente, la Protezione del Clima, l'Agricoltura e la Protezione dei Consumatori (VwKostO-MUKLV ).
Le esenzioni o le deroghe per le indagini finalizzate alla compilazione delle Liste Rosse o alla determinazione delle misure di aiuto necessarie per le specie e per la loro attuazione, nonché per i trasferimenti di salvataggio o per l'abbattimento in caso di un significativo potenziale di rischio, sono gratuite.
Base giuridica
- § Sezione 39 della legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 44 della legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 45 della Legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 67 della Legge federale sulla conservazione della natura
- § Sezione 2 (1) della legge di attuazione dell'Assia della legge federale sulla conservazione della natura (HAGBNatSchG)
Applicazioni / Moduli
- Esempio di modulo per la valutazione della conservazione delle specie
Ministero dell'Assia per l'ambiente, la protezione del clima, l'agricoltura e la tutela dei consumatori
- Esempio di modulo per la valutazione della conservazione delle specie
Cos'altro devo sapere?
Il sistema di informazione scientifica sulla conservazione internazionale delle specie (WISIA ) dell'Agenzia federale per la conservazione della natura (BfN) fornisce informazioni su come una specie è protetta dalla legge:
- Sistema di informazione scientifica per la conservazione internazionale delle specie (WISIA)
(Banca dati sulla conservazione delle specie dell'Agenzia federale per la conservazione della natura di Bonn)
- Sistema di informazione scientifica per la conservazione internazionale delle specie (WISIA)
Dattilografia
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