Orari di apertura del negozio

  • Descrizione del servizio

    In Assia, i punti vendita possono essere aperti ai clienti dalle 0:00 alle 24:00 nei giorni lavorativi.

    I punti vendita devono essere chiusi nei seguenti orari:

    • la domenica e i giorni festivi,
    • il Giovedì Santo dalle ore 20:00,
    • il 24.12 , se questo giorno cade in un giorno lavorativo, dalle 14:00 e
    • il 31 dicembre, se questo giorno cade in un giorno lavorativo, dalle ore 14:00.

    In questi periodi è inoltre vietato offrire la merce in vendita a chiunque al di fuori dei punti vendita.

    In deroga a quanto sopra, sono ammessi:

    • Distributori di carburante dalle 0:00 alle 24:00 per la fornitura di carburanti, pezzi di ricambio per la manutenzione o il ripristino della funzionalità dei veicoli a motore e per la fornitura di accessori da viaggio,
    • Punti vendita negli aeroporti commerciali internazionali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie passeggeri dalle 0:00 alle 24:00, ma negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie passeggeri solo per la vendita di articoli da viaggio,
    • "minisupermercati digitali", ovvero punti vendita completamente automatizzati con una superficie di vendita fino a 120 metri quadrati, che vendono esclusivamente beni di uso quotidiano e di consumo e sono gestiti tramite soluzioni digitali senza personale di vendita, nell’arco di tempo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00
    • Chioschi per la vendita di giornali, riviste, prodotti del tabacco, alimenti e bevande in piccole quantità per un periodo di 6 ore,
    • Punti vendita che vendono principalmente prodotti da forno o dolciari per un periodo di 6 ore per la vendita di prodotti da forno e dolciari freschi,
    • I punti vendita in cui i fiori vengono messi in vendita su larga scala sono autorizzati a vendere fiori per un periodo di 6 ore.
    • Punti vendita di aziende agricole, spacci aziendali e punti vendita cooperativi per un periodo di 6 ore per la vendita di prodotti agricoli autoprodotti
    • Punti vendita in località di cura, di escursione e di pellegrinaggio in un massimo di 40 domeniche o giorni festivi all'anno per la vendita di articoli da viaggio, articoli sportivi, articoli devozionali, articoli caratteristici di queste località e articoli per uso turistico (la durata dell'orario di apertura non può superare le 8 ore in questi giorni)

    essere aperti.

    Inoltre, in occasione di mercati, fiere o eventi locali particolari (eventi occasionali), i comuni sono autorizzati a consentire l’apertura dei punti vendita per un massimo di 4 domeniche o giorni festivi all’anno. Si applica la seguente regola: le domeniche di Avvento, il primo e il secondo giorno di Natale, il Venerdì Santo, le festività pasquali, quelle di Pentecoste, il Corpus Domini, la penultima domenica dopo la Trinità (Giornata del ricordo dei defunti) e l’ultima domenica dopo la Trinità (Domenica dei defunti) non possono essere autorizzati.

    Non si applicano le norme vigenti in Assia:

    • in occasione di fiere, mercati ed esposizioni autorizzate dalla legge sul commercio o per i mercati all'ingrosso autorizzati dalla legge sul commercio, se non vengono esposte merci per la vendita al consumatore finale,
    • alla vendita di accessori strettamente connessa a un'attività o a un evento non commerciale o commerciale consentito da altre disposizioni di legge, in particolare in occasione di eventi culturali e sportivi, in strutture per il tempo libero, la ricreazione e il divertimento, in strutture di ristorazione e alloggio e in musei.
  • Base giuridica


Dipartimenti responsabili

Dipendenti responsabili