Presentare le informazioni integrative relative alla registrazione di una nascita, compresa la dichiarazione relativa al nome di battesimo e la scelta del cognome
Descrizione del servizio
Se ha avuto un figlio, deve comunicarlo all’ufficio di stato civile competente e presentare i documenti richiesti.
L'ufficio competente è l'ufficio di stato civile nella cui circoscrizione è nato il Suo figlio.
Se il Suo bambino è nato in un ospedale o in una casa di maternità, la nascita verrà comunicata all’ufficio di stato civile da parte di tali strutture. In caso di parto in casa, Le verrà consegnato un certificato di nascita che dovrà presentare personalmente presso l’ufficio di stato civile competente.
È necessario allegare alla dichiarazione di nascita ulteriori informazioni e documenti che non è possibile ricavare dai registri.
L'ufficio anagrafe tiene un registro delle nascite in cui vengono effettuate le seguenti annotazioni:
- I nomi e il cognome da nubile del bambino.
- Luogo, giorno, ora e minuto di nascita.
- Sesso del bambino.
- Nomi e cognomi dei genitori, il loro sesso
Scelta del nome di battesimo del bambino:
In qualità di titolare della potestà genitoriale, può scegliere liberamente il nome di battesimo del Suo bambino. I nomi scelti non devono essere in contrasto con l’interesse superiore del minore. Ciò significa quanto segue:- Il nome proprio non deve essere né offensivo, né esporre il bambino al ridicolo
- il nome deve essere riconoscibile come tale
- Il nome deve corrispondere al sesso del bambino
- Il numero massimo di nomi è cinque
Potrà scegliere come nome per il Suo bambino solo denominazioni che, per loro natura, siano nomi propri. È possibile unire più nomi propri in un unico nome. Tale unione non deve contenere più di un trattino.
Scelta del cognome di nascita del minore:
Se, in qualità di titolari della potestà genitoriale, avete un cognome coniugale comune, al vostro minore verrà attribuito tale cognome come cognome di nascita. Se, in qualità di genitori, non avete un cognome coniugale e avete la potestà genitoriale congiunta, potete stabilire, mediante una dichiarazione presentata all’ufficio di stato civile, che uno dei vostri cognomi diventi il cognome di nascita del minore. Una dichiarazione presentata dopo la registrazione della nascita deve essere autenticata pubblicamente. Una volta stabilito un cognome di nascita per il vostro figlio, questo vale anche per i vostri futuri figli comuni.Se, dopo la nascita del bambino, non avete ancora scelto un nome, dovete comunicarlo all’ufficio di stato civile competente entro un mese. Trascorso tale termine, l’ufficio di stato civile è tenuto a segnalarlo al tribunale della famiglia competente.
In qualità di titolare della potestà genitoriale, può indicare all’Ufficio di Stato Civile che il Suo figlio debba ricevere il cognome:
- ai sensi della legislazione dello Stato di cui Lei o l’altro genitore è cittadino oppure
- ai sensi del diritto tedesco, qualora Lei o l’altro genitore abbia la residenza abituale nel territorio nazionale
Quali sono le tariffe applicate?
Non ci sono costi.
Quali scadenze devo rispettare?
La nascita del bambino deve essere notificata all'ufficio anagrafe competente entro una settimana. Se il bambino nasce morto, la notifica deve essere effettuata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nascita.
I genitori con affidamento congiunto che non portano il cognome coniugale devono comunicare il cognome di nascita del figlio all’ufficio di stato civile competente entro un mese dalla nascita del bambino.
Base legale
- § Sezione 10 della Legge sullo stato civile (PStG)
- § Sezione 18 della Legge sullo stato civile (PStG)
- § Sezione 21 della Legge sullo Stato Civile (PStG)
- § Sezione 22 della Legge sullo Stato Civile (PStG)
- § Sezione 27 della Legge sullo Stato Civile (PStG)
- § Sezione 44 della Legge sullo Stato Civile (PStG)
- § Sezione 45 della Legge sullo Stato Civile (PStG)
- § Articolo 35 Ordinanza sull'attuazione della Legge sullo stato civile (PStV)
- § 1626 e seguenti del Codice civile (BGB)
- § 1616 e seguenti del Codice civile (BGB)
- Articolo 10, commi 1 e 3, della Legge introduttiva al Codice civile (EGBGB)
- § Sezione 3 della Legge federale sulla protezione dei dati (BDSG)
- Articolo 5, comma 1, della Legge introduttiva al Codice civile (EGBGB)